Ieri si è tenuto il programmato incontro con lo Stato Maggiore Difesa nel corso del quale ci sono state illustrate le modifiche, apportate dal dlgs. 28 gennaio 2014 n.8, all’art. 1836 (Fondo casa) del Codice dell’Ordinamento Militare che di seguito sintetizziamo:
Il Fondo casa è ora destinato a tutto il personale del Ministero della Difesa con esclusione dell’Arma dei Carabinieri.
Da istituto preposto alla concessione di mutui è trasformato in fondo di garanzia al fine di agevolare l’accesso alla concessione di mutui da parte di istituti di credito per l’acquisto o la costruzione della prima casa.