Errata interpretazione applicazione norme afferenti i congedi parentali. Nota unitaia a Persociv.

Egregio Direttore,

con circolare prot. n. 13797 del 27.02.2015 codesta direzione generale ha, tra l'altro, e alla luce di taluni orientamenti espressi dall'Aran – pareri divulgati su richiesta, e non norme vincolanti - impartito precipue disposizioni concernenti la tutela della maternità e della paternità. In particolare, all'art. 6.1 lett. a), relativo al trattamento economico applicabile ai dipendenti civili del Ministero della difesa nei primi 30 giorni di godimento del congedo parentale (ex astensione

facoltativa), si prevede che per questo periodo continuativo si debba procedere alla decurtazione dei relativi ratei dalla 13^ mensilità quando, invece – correttamente, a nostro giudizio – il medesimo periodo viene retribuito per intero e non comporta alcuna riduzione delle ferie in godimento, come stabilito dalla normativa tuttora vigente.

All'uopo, occorre certamente riconoscere la legittimità di quanto previsto dall'art. 34 del D.lgs.vo 151/2001, che sancisce quella decurtazione per il periodo in argomento ma, allo stesso modo, crediamo vada pure affermata e adeguatamente considerata la valenza dell'art. 1, comma 2 del medesimo decreto, il quale stabilisce senza tema di smentita che "sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione".

E in effetti, non v'è chi non veda che le migliori condizioni appena citate sono già previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Integrativo del personale del Comparto ministeri, regolarmente sottoscritto tra le parti in data 16.02.1999 e pubblicato in G.U. n. 142 del 21.06.2001.

L'art. 10, comma 2, lettere c) ed e) del predetto contratto, infatti, riconosce una condizione non prevista dal menzionato art. 34, comma 5, D.lgs.vo 151/2001, ovvero sancisce che per i primi 30 giorni di assenza per "congedo genitori" (astensione facoltativa e malattia figlio, fino al terzo anno di vita del minore) non debbano essere ridotti i periodi di ferie spettanti e siano pure valutabili ai fini dell'anzianità di servizio, spettando inoltre al lavoratore che ne fruisce anche "l'intera retribuzione mensile, comprese le quote di salario fisse e ricorrenti…". Va da se che, essendo la tredicesima una quota di salario fissa e ricorrente, come peraltro stabilito sia dal Consiglio di Stato che dalla Corte Costituzionale, ovvero anche dalla Corte di Cassazione, non può essere in alcun modo decurtata nei primi 30 giorni di congedo parentale, così come invece affermato con la circolare de quo.

Del resto, fu proprio codesta amministrazione che correttamente nell'anno 2009 – e le norme in vigore allora sono le stesse tuttora valide di oggi – che restituì gli atti dispositivi relativi ai primi 30 giorni di congedo parentale fruiti da alcuni dipendenti per malattia figlio già retribuiti al 100% con la motivazione: omissis...”si fa presente che i primi 30 giorni fruiti ai sensi degli artt. 32 e 47 (ex legge 1204/71) del Decreto Legs.vo n. 151/2001 restano nella competenza di codesti enti, in quanto ai dipendenti in argomento compete l'intera retribuzione”.

Premesso quanto testé debitamente argomentato, le scriventi OO.SS. La invitano a modificare tempestivamente la circolare richiamata nei sensi auspicati, avendo cura di disporre anche la restituzione delle somme indebitamente sottratte alla 13^ mensilità dei dipendenti civili di codesta amministrazione che hanno fruito dei 30 giorni di congedo parentale.

Stampa